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Aprire un agriturismo in Trentino Alto Adige – seconda parte: la provincia di Bolzano

19 gennaio 2011

Categorie: Agriturismo e Internet

In Trentino Alto Adige l’apertura e la gestione di un agriturismo sono regolate da due leggi provinciali distinte: una legge provinciale per la provincia autonoma di Trento (Legge Provinciale 10 del 19 dicembre 2001) e una legge provinciale per la provincia autonoma di Bolzano (Legge Provinciale 7 del 19 settembre 2008). A queste si associano i corrispettivi regolamenti attuativi, che danno agli operatori gli strumenti pratici per aprire l’attività agrituristica.

Per avviare l’attività agrituristica, la Provincia di Bolzano richiede la presentazione della denuncia di inizio attività al Comune in cui viene esercitata l’attività. Nello specifico, la comunicazione deve contenere:

  1. La dichiarazione che attesta il possesso della qualifica di imprenditore agricolo;
  2. La descrizione dettagliata delle attività che si intendono svolgere;
  3. L’indicazione degli edifici e delle aree che si intendono adibire ad attività;
  4. La specifica della capacità ricettiva;
  5. L’indicazione dei periodi di esercizio;

Alla comunicazione vanno allegati:

  1. La documentazione che attesti l’ubicazione e le dimensioni dell’azienda;
  2. La documentazione comprovante un’adeguata formazione professionale, posseduta dall’imprenditore o da un familiare che partecipa all’attività agrituristica.

Per quanto riguarda la conduzione dell’agriturismo, segnaliamo le seguenti peculiarità relative alla Provincia di Bolzano:

Definizione: rientrano tra le attività agrituristiche, oltre a quelle previste nella legislazione nazionale, anche l’ospitalità e la somministrazione di pasti e bevande in malghe e la somministrazione di pasti e bevande sotto forma di party-service. La legge provinciale specifica però che le attività di somministrazione di pasti e bevande presso l’azienda e nei ristori di campagna sono incompatibili tra di loro.

Connessione con l’attività agricola: la prevalenza dell’attività agricola è determinata esclusivamente dal tempo di lavoro necessario all’esercizio di tale attività, tempo che deve essere comunque maggiore rispetto a quello impiegato nell’attività agrituristica. Inoltre, l’attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e somministrazione pasti e bevande interessino un numero di letti / posti non superiore a 10.

Somministrazione pasti/bevande: sia in sede aziendale sia in malghe, la capacità massima di posti a sedere a disposizione nei locali chiusi non può superare le 30 unità. Per quanto riguarda l’attività di ristorazione in ristori di campagna, questa può essere svolta solo in zone vitivinicole delimitate dalla Ripartizione provinciale Agricoltura.

Periodi di apertura: l’attività agrituristica può essere svolta tutto l’anno o, previa comunicazione al Comune, secondo periodi prestabiliti.

Classificazione: le aziende agricole che offrono ospitalità in agriturismo vengono classificate secondo la disciplina vigente in materia di affitto di camere e appartamenti ammobiliati per ferie.

Documenti utili:


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